Biotestamento, tutela della vita e della salute
L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico. I voti favorevoli, a scrutinio segreto, sono stati 278, i contrari 205, gli astenuti 7.
La maggioranza si è dimostrata anche su questo tema compatta e, con i voti favorevoli di Pdl, Lega e Udc (contrari Fli, Pd e Idv), il testo ha ottenuto il via libera ed ora dovrà tornare in terza lettura al Senato viste le modifiche operate a Montecitorio.
Il ddl è composto da otto articoli. Nel dettaglio ecco cosa prevedono.
No all’eutanasia - L'articolo 1 prevede la “Tutela della vita e della salute'' quale ''diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” e vieta “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza''. E ancora: “impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati” riconoscendo “come prioritaria l'alleanza tra il medico e il paziente che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita”
Consenso informato – L’articolo 2 recita che “salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole. E’ fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono” e che il consenso informato al trattamento sanitario “può essere sempre revocato'' e in caso di soggetto interdetto” è prestato dal tutore che sottoscrive il documento”, ma “non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo”.
Dichiarazioni anticipate di trattamento – Nell’articolo 3 si legge che “la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui e' affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza.”
Alimentazione e idratazione assistita – L’Articolo 3 stabilisce che potranno essere sospese, se non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, ma solo ai pazienti in fase terminale. Esse non sono considerate terapie e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento (Dat).
Trattamenti sperimentali - Nel testamento biologico si potranno indicare solo i trattamenti terapeutici cui si vuole essere sottoposti in caso di perdita di coscienza e non quelli a cui invece non si vuole essere sottoposti e il soggetto che scrive la Dat può esplicitare la rinuncia ad alcuni trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.
Modalità – Saranno ritenute valide solo le Dat sottoscritte in firma autografata del paziente e, salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dat avrà validità per 5 anni. Vengono esclusi video o ricostruzioni postume. Le dichiarazioni non saranno vincolanti e alla fine a decidere sarà il medico perché se dalla sottoscrizione della Dat al momento della malattia vi fossero progressi scientifici, il dottore non potrebbe utilizzarli.
Stati vegetativi - Ai pazienti in questo stato sarà garantita l'assistenza ospedaliera, residenziale o domiciliare, prevista nei Livelli essenziali di assistenza.
Familiari - Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario (che può essere sostituito in qualsiasi momento e, se nominato, è l'unico legalmente autorizzato a interagire con il medico sulla Dat) i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal Codice Civile. Il nuovo disegno di legge specifica che gli orientamenti espressi dal paziente “sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.
Registro nazionale – E’ istituito il Registro delle Dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il cui titolare dei dati è il ministero della Salute.
tratto da: Il Mattinale del PDL
tratto da: Il Mattinale del PDL
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